L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(GU n.15 del 20-01-2000)

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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, e'
inserito il seguente:
  "La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini  residenti  all'estero  e  ne  assicura
l'effettivita'. A tale fine e' istituita  una  circoscrizione  Estero
per l'elezione delle Camere, alla  quale  sono  assegnati  seggi  nel
numero  stabilito  da  norma   costituzionale   e   secondo   criteri
determinati dalla legge".
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000
                               CIAMPI
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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@ -736,6 +736,10 @@ Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.