L.cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione

LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n. 2
Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
(GU n.300 del 23-12-1999)

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  La Camera  dei deputati ed  il Senato della Repubblica,  in seconda
votazione  e con  la  maggioranza  dei due  terzi  dei componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1.  Al  primo  comma  dell'articolo 111  della  Costituzione,  sono
premessi i seguenti:
  "La  giurisdizione si  attua mediante  il giusto  processo regolato
dalla legge.
  Ogni  processo  si svolge  nel  contraddittorio  tra le  parti,  in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
  Nel processo penale,  la legge assicura che la  persona accusata di
un   reato   sia,  nel   piu'   breve   tempo  possibile,   informata
riservatamente della  natura e dei  motivi dell'accusa elevata  a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la  facolta', davanti al giudice, di interrogare
o  di far  interrogare le  persone  che rendono  dichiarazioni a  suo
carico, di ottenere  la convocazione e l'interrogatorio  di persone a
sua difesa  nelle stesse  condizioni dell'accusa e  l'acquisizione di
ogni  altro  mezzo  di  prova  a suo  favore;  sia  assistita  da  un
interprete  se non  comprende o  non  parla la  lingua impiegata  nel
processo.
  Il processo  penale e'  regolato dal principio  del contraddittorio
nella formazione della prova.  La colpevolezza dell'imputato non puo'
essere provata  sulla base di  dichiarazioni rese da chi,  per libera
scelta, si e' sempre  volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
  La legge  regola i  casi in  cui la formazione  della prova  non ha
luogo in  contraddittorio per consenso dell'imputato  o per accertata
impossibilita' di natura oggettiva o  per effetto di provata condotta
illecita".

                               Art. 2.
  1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali  in  corso  alla
data della sua entrata in vigore.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi 23 novembre 1999
                               CIAMPI
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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@ -1628,7 +1628,13 @@ Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.