L.cost. 20 aprile 2012, n. 1 - Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
(GU n.95 del 23-04-2012)

---

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1

  1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e  delle
fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso  all'indebitamento  e'  consentito  solo  al  fine  di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione
delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede  ai  mezzi
per farvi fronte.
    Le Camere  ogni  anno  approvano  con  legge  il  bilancio  e  il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso  se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali  e  i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale».

                           Art. 2

  1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma  e'  premesso
il seguente:
    «Le pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci  e   la
sostenibilita' del debito pubblico».

                  Art. 3

  1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  secondo  comma,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «sistema
tributario e contabile  dello  Stato;»  sono  inserite  le  seguenti:
«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
    b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione  dei
bilanci pubblici e» sono soppresse.

                               Art. 4

  1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci,  e  concorrono  ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea»;
    b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  con  la  contestuale  definizione  di  piani  di
ammortamento e a condizione  che  per  il  complesso  degli  enti  di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

                               Art. 5

  1.  La  legge  di  cui  all'articolo   81,   sesto   comma,   della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1  della  presente  legge
costituzionale,  disciplina,  per  il   complesso   delle   pubbliche
amministrazioni, in particolare:
    a) le verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di
finanza pubblica;
    b) l'accertamento delle cause  degli  scostamenti  rispetto  alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti  all'andamento  del  ciclo
economico,   all'inefficacia   degli   interventi   e   agli   eventi
eccezionali;
    c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati  di  cui
alla lettera b) del presente comma corretti per  il  ciclo  economico
rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale  occorre
intervenire con misure di correzione;
    d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle  crisi
finanziarie  e  delle   gravi   calamita'   naturali   quali   eventi
eccezionali,  ai  sensi  dell'articolo  81,  secondo   comma,   della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1  della  presente  legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti  il  ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera  c)
del presente comma sulla base di un piano di rientro;
    e)  l'introduzione  di  regole  sulla  spesa  che  consentano  di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione  del  rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel  lungo  periodo,  in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
    f) l'istituzione presso le Camere, nel  rispetto  della  relativa
autonomia costituzionale,  di  un  organismo  indipendente  al  quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti  di  finanza
pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
    g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi  avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di  cui
alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo  119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte
degli  altri  livelli  di  governo,  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali.
  2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
    a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
    b)  la  facolta'  dei  Comuni,  delle  Province,   delle   Citta'
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi  dell'articolo  119,
sesto comma, secondo periodo,  della  Costituzione,  come  modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
    c) le modalita' attraverso le quali i  Comuni,  le  Province,  le
Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del  debito  del  complesso
delle pubbliche amministrazioni.
  3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio
2013.
  4.  Le  Camere,  secondo   modalita'   stabilite   dai   rispettivi
regolamenti,  esercitano  la  funzione  di  controllo  sulla  finanza
pubblica con particolare riferimento  all'equilibrio  tra  entrate  e
spese  nonche'  alla  qualita'  e  all'efficacia  della  spesa  delle
pubbliche amministrazioni.

                Art. 6

  1. Le disposizioni di cui alla  presente  legge  costituzionale  si
applicano a decorrere dall'esercizio  finanziario  relativo  all'anno
2014.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 aprile 2012

                             NAPOLITANO

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

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@ -1177,13 +1177,7 @@ Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Lesercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale
@ -1418,6 +1412,7 @@ La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e limparzialità dellamministrazione.
@ -1723,7 +1718,7 @@ a. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stat
b. immigrazione;
c. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
e. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
@ -1737,7 +1732,7 @@ q. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
@ -1768,14 +1763,12 @@ Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti