diff --git a/costituzione.txt b/costituzione.txt index 9d190cc..5f8cb4a 100644 --- a/costituzione.txt +++ b/costituzione.txt @@ -1294,7 +1294,7 @@ Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. -Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. +Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.