From 63832a9c718156eaf3347edeeea89a04a26fb6e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Francesco Cossiga Date: Tue, 19 Apr 2022 22:22:14 +0200 Subject: [PATCH] L.cost. 4 novembre 1991, n. 1 - Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione LEGGE COSTITUZIONALE 4 novembre 1991, n. 1 Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione. (GU n.262 del 08-11-1991) --- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura". La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI --- costituzione.txt | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/costituzione.txt b/costituzione.txt index 9d190cc..5f8cb4a 100644 --- a/costituzione.txt +++ b/costituzione.txt @@ -1294,7 +1294,7 @@ Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. -Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. +Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.