diff --git a/costituzione.txt b/costituzione.txt index e49e6d9..67a7aef 100644 --- a/costituzione.txt +++ b/costituzione.txt @@ -846,9 +846,13 @@ Art. 56. -La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. +La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. -Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. +Il numero dei deputati è di seicentotrenta. + +Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. + +La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. @@ -860,9 +864,11 @@ Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. -A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. +Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. -Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore. +Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. + +La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti @@ -896,9 +902,9 @@ Art. 60. -La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. +La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. -La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. +La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra