L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
(GU n.19 del 24-01-2001)

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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
  1. Il   secondo   comma   dell'articolo 56  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  numero  dei  deputati  e'  di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
  2. Al  quarto  comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da:  "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  fatto  salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".

                               Art. 2.
            Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
  1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
  "Il  Senato  della  Repubblica  e' eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
  2. Il   secondo   comma   dell'articolo 57  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  numero  dei  senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero".
  3. Al  quarto  comma  dell'articolo 57  della Costituzione, dopo le
parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le
seguenti:   "fatto   salvo   il   numero  dei  seggi  assegnati  alla
circoscrizione Estero,".

         Art. 3.
                      Disposizioni transitorie
  1. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale ai  sensi  del  terzo  comma  dell'articolo  48  della
Costituzione,  la  stessa  legge  che  stabilisce  le  modalita'   di
attribuzione  dei  seggi   assegnati   alla   circoscrizione   Estero
stabilisce, altresi', le modificazioni  delle  norme  per  l'elezione
delle  Camere  conseguenti  alla  variazione  del  numero  dei  seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
  2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1,
si applica la disciplina costituzionale anteriore.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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@ -852,11 +852,11 @@ Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
@ -866,13 +866,13 @@ Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.