L.cost. 18 ottobre 2021, n. 1 - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2021, n. 1 Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. (GU n.251 del 20-10-2021) --- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1 1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'» sono soppresse. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 ottobre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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@ -883,7 +883,7 @@ Art. 58.
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I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
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I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori.
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Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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