L.cost. 18 ottobre 2021, n. 1 - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2021, n. 1
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
(GU n.251 del 20-10-2021)

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 La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1

  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione,  le  parole:
«dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno  di  eta'»
sono soppresse.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 ottobre 2021

                             MATTARELLA

                                  Draghi, Presidente del Consiglio
                                  dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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Sergio Mattarella 2022-04-28 00:00:21 +02:00 committed by MatMasIt
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@ -883,7 +883,7 @@ Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.