diff --git a/costituzione.txt b/costituzione.txt index 5f8cb4a..8331d65 100644 --- a/costituzione.txt +++ b/costituzione.txt @@ -1152,10 +1152,11 @@ Art. 79. -L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. +L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. -Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. +La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. +In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge