diff --git a/costituzione.txt b/costituzione.txt index 6269b54..9d190cc 100644 --- a/costituzione.txt +++ b/costituzione.txt @@ -1402,7 +1402,7 @@ Art. 96. -Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. +Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Sezione II. @@ -2024,7 +2024,7 @@ sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; -sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione. +sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. @@ -2046,7 +2046,7 @@ La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, i L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. -Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari +Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari