L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
(GU n.299 del 22-12-1999)

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  La Camera  dei deputati ed  il Senato della Repubblica,  in seconda
votazione  e con  la  maggioranza  dei due  terzi  dei componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
                     (Modifiche all'articolo 121
                         della Costituzione)
  1.  All'articolo  121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
  a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
  b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il Presidente della  Giunta  rappresenta  la  Regione;  dirige  la
politica  della  Giunta  e  ne  e' responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti  regionali;  dirige  le  funzioni  amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica".

                               Art. 2.
                     (Modifica dell'articolo 122
                         della Costituzione)
  1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art.  122.  - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e
di incompatibilita' del Presidente e  degli  altri  componenti  della
Giunta  regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati
con  legge  della  Regione  nei  limiti  dei  principi   fondamentali
stabiliti  con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
  Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a  una
Giunta  regionale  e  ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
  Il Consiglio elegge tra  i  suoi  componenti  un  Presidente  e  un
ufficio di presidenza.
  I  consiglieri  regionali  non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti  dati  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.
  Il   Presidente  della  Giunta  regionale,  salvo  che  lo  statuto
regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio  universale  e
diretto.  Il  Presidente  eletto  nomina  e revoca i componenti della
Giunta".

                               Art. 3.
                     (Modifica dell'articolo 123
                         della Costituzione)
  1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione,   ne  determina  la  forma  di  governo  e  i  principi
fondamentali di organizzazione e  funzionamento.  Lo  statuto  regola
l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la  pubblicazione  delle
leggi e dei regolamenti regionali.
  Lo  statuto  e'  approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  con  due
deliberazioni  successive  adottate  ad  intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e'  richiesta  l'apposizione  del  visto  da
parte  del  Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli  statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
  Lo  statuto  e'  sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne  faccia  richiesta  un  cinquantesimo
degli  elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non  e'  promulgato  se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".

                               Art. 4.
                     (Modifica dell'articolo 126
                         della Costituzione)
  1. L'articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art.  126.  - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la  rimozione
del  Presidente  della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi  violazioni  di  legge.  Lo  scioglimento  e  la
rimozione  possono  altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale.   Il  decreto  e'  adottato  sentita  una  Commissione  di
deputati  e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
  Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione  motivata,  sottoscritta  da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a  maggioranza  assoluta  dei  componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
  L'approvazione  della  mozione  di  sfiducia  nei   confronti   del
Presidente  della  Giunta  eletto  a  suffragio universale e diretto,
nonche'  la  rimozione,  l'impedimento  permanente,  la  morte  o  le
dimissioni  volontarie  dello  stesso  comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del  Consiglio.  In  ogni  caso  i  medesimi
effetti  conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio".

                               Art. 5.
                     (Disposizioni transitorie)
  1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122  della  Costituzione,  come  sostituito  dall'articolo  2   della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali
e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni  di  legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale  i  capilista  delle
liste  regionali.  E'  proclamato  eletto  Presidente  della   Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior  numero  di  voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta  regionale  fa
parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica  di  consigliere
il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che  ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del  candidato  proclamato  eletto  Presidente.  L'Ufficio   centrale
regionale riserva, a  tal  fine,  l'ultimo  dei  seggi  eventualmente
spettanti alle liste  circoscrizionali  collegate  con  il  capolista
della  lista  regionale  proclamato  alla  carica   di   consigliere,
nell'ipotesi  prevista   al   numero   3)   del   tredicesimo   comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge  23  febbraio  1995,  n.  43;  o,
altrimenti, il  seggio  attribuito  con  il  resto  o  con  la  cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico  regionale  per  la  ripartizione  dei  seggi  circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste  collegate  siano
stati  assegnati  con  quoziente  intero  in  sede  circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione  di  un  seggio
aggiuntivo, del quale si deve  tenere  conto  per  la  determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste  di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
  a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta,  fra  i  quali  un
Vicepresidente, e puo' successivamente revocarli;
  b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta  una  mozione  motivata  di  sfiducia  nei   confronti   del
Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei
suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni  dalla
presentazione, entro tre  mesi  si  procede  all'indizione  di  nuove
elezioni del Consiglio e del  Presidente  della  Giunta.  Si  procede
parimenti a nuove elezioni  del  Consiglio  e  del  Presidente  della
Giunta in caso di dimissioni  volontarie,  impedimento  permanente  o
morte del Presidente.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 22 novembre 1999
                               CIAMPI
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
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@ -1798,11 +1798,11 @@ Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è lorgano esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
@ -1812,15 +1812,13 @@ Art. 122.
Il sistema delezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i proprî lavori.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
@ -1830,9 +1828,13 @@ Art. 123.
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative allorganizzazione interna della Regione. Lo statuto regola lesercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi
@ -1864,15 +1866,11 @@ Art. 126.
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrarî alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda allinvito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede allordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio