L.cost. 19 ottobre 2020, n. 1 - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151)
(GU n.261 del 21-10-2020)

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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
  Il referendum indetto in data 17  luglio  2020  ha  dato  risultato
favorevole;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1

                         Numero dei deputati

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al secondo comma, la parola:  «seicentotrenta»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattrocento» e la parola:  «dodici»  e'  sostituita
dalla seguente: «otto»;
    b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecentonovantadue».

         Art. 2

                         Numero dei senatori

  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e'  sostituita
dalla seguente: «duecento» e la parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quattro»;
    b) al terzo comma, dopo la parola:  «Regione»  sono  inserite  le
seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»;
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome,
previa applicazione  delle  disposizioni  del  precedente  comma,  si
effettua  in  proporzione  alla  loro  popolazione,   quale   risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei  quozienti  interi  e
dei piu' alti resti».

                               Art. 3

                           Senatori a vita

  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente:
    «Il Presidente della Repubblica puo'  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».

              Art. 4

                    Decorrenza delle disposizioni

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2020

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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Sergio Mattarella 2022-04-27 23:57:20 +02:00 committed by MatMasIt
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@ -853,11 +853,11 @@ Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
@ -869,11 +869,11 @@ Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti
@ -897,7 +897,7 @@ Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque