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Francesco Cossiga 8e4bb34edb L.cost. 6 marzo 1992, n. 1 - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
LEGGE COSTITUZIONALE 6 marzo 1992, n. 1
Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.
(GU n.57 del 09-03-1992)

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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi  dei  componenti  di  ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
  La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
  In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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