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<TITLE>Articolo 117</TITLE>
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HREF="node137.html">Articolo 116</A>
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HREF="node1.html">Indice</A></B>
<BR>
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<H2><A ID="SECTION040124000000000000000">
Articolo 117</A>
</H2>
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
<BR>
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
<BR>
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con lUnione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea;
<BR>
b) immigrazione;
<BR>
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
<BR>
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
<BR>
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
<BR>
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
<BR>
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
<BR>
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
<BR>
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
<BR>
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
<BR>
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
<BR>
n) norme generali sullistruzione;
<BR>
o) previdenza sociale;
<BR>
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
<BR>
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale; opere dellingegno;
<BR>
s) tutela dellambiente, dellecosistema e dei beni culturali.
<BR>
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con lUnione europea delle Regioni; commercio con lestero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
<BR>
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono allattuazione e allesecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellUnione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
<BR>
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dellorganizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
<BR>
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
<BR>
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
<BR>
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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HREF="node139.html">Articolo 118</A>
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<B> Previous:</B> <A
HREF="node137.html">Articolo 116</A>
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