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<TITLE>Footnotes</TITLE>
<META NAME="description" CONTENT="Footnotes">
<META NAME="keywords" CONTENT="costituzione">
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\let</A></DT>
<DD>
<PRE>.
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<DT><A ID="foot65">... animali.</A><A
HREF="node11.html#tex2html2"><SUP><SPAN CLASS="arabic">2</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Il comma 3 è stato aggiunto con la legge di revisione costituzionale approvata l'8 febbraio 2022
<PRE>.
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<DT><A ID="foot91">... morte.</A><A
HREF="node32.html#tex2html3"><SUP><SPAN CLASS="arabic">3</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sullabolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
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<DT><A ID="foot92">...3</A><A
HREF="node32.html#tex2html4"><SUP><SPAN CLASS="arabic">4</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato da ultimo dalla L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica allarticolo 27 della Costituzione, concernente labolizione della pena di morte. Il testo precedente dellultimo comma era: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra."
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<DT><A ID="foot114">... regolano.</A><A
HREF="node47.html#tex2html5"><SUP><SPAN CLASS="arabic">5</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>V. legge 12 giugno 1990, n. 146, (G.U. 14 giugno 1990, n. 137) recante "Norme sullesercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".
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<DT><A ID="foot116">... ambientali.</A><A
HREF="node48.html#tex2html6"><SUP><SPAN CLASS="arabic">6</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Il testo originale dell'articolo comma 1 recitava: «Liniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con lutilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché lattività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
<PRE>.
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<DT><A ID="foot128">... legge.</A><A
HREF="node56.html#tex2html7"><SUP><SPAN CLASS="arabic">7</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica allarticolo 48 della Costituzione concernente listituzione della circoscrizione Estero per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero» (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000). Lart. 3 della stessa L.cost. ha disposto, in via transitoria, che:
«In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dellarticolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per lelezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
La legge ordinaria di attuazione è la n. 459 del 27 dicembre 2001.
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<DT><A ID="foot132">... lavoro.</A><A
HREF="node59.html#tex2html8"><SUP><SPAN CLASS="arabic">8</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Il secondo periodo del primo comma è stato aggiunto dallarticolo unico della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, recante "Modifica dellarticolo 51 della Costituzione", Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot148">... resti.</A><A
HREF="node67.html#tex2html9"><SUP><SPAN CLASS="arabic">9</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Larticolo approvato dallAssemblea costituente recitava:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
In seguito la disposizione è stata modificata con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963). Il testo risultante da tale modifica era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Successivamente, a seguito di una seconda modifica intervenuta con l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001), recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani allestero», il testo divenne:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
Va inoltre ricordato che lart. 3 della l. cost. del 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica allarticolo 48 della Costituzione concernente listituzione della circoscrizione Estero per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), ha disposto, in via transitoria, quanto segue:
«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dellarticolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per lelezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
Il testo attualmente in vigore deriva da una terza modifica intervenuta con l. cost. 8 ottobre 2019 (G.U. Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019), recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
La stessa legge, all'art. 4, ha disposto, in via transitoria, quanto segue:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.»
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<DT><A ID="foot150">... resti.</A><A
HREF="node68.html#tex2html10"><SUP><SPAN CLASS="arabic">10</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Larticolo è stato modificato in quattro occasioni dalla l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), istitutiva della Regione Molise, dalla l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19) recante «Modifiche agli artt. 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani allestero», e dalla l. cost. 8 ottobre 2019 (G.U. Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019), recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
Il testo originario dellart. 57 disponeva:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle dAosta ha un solo senatore».
Il testo dellarticolo 57 come sostituito dallart. 2 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 così disponeva:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle dAosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti».
Il testo dellart. 57, come modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle dAosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Il testo dellart. 57, come modificato dalla l. cost. 23 gennaio 2001, era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle dAosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
Lart. 3 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dellarticolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per lelezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».
In argomento è intervenuta anche la l. cost. 9 marzo 1961, n. 1, che ha provveduto allassegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
La l. cost. 8 ottobre 2019, all'art. 4, ha disposto in via transitoria quanto segue:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.»
<PRE>.
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<DT><A ID="foot152">... anno.</A><A
HREF="node69.html#tex2html11"><SUP><SPAN CLASS="arabic">11</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Il testo originale dell'articolo comma 1 recitava: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».
<PRE>.
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<DT><A ID="foot154">... cinque.</A><A
HREF="node70.html#tex2html12"><SUP><SPAN CLASS="arabic">12</SPAN></SUP></A></DT>
<DD> Larticolo approvato dallAssemblea costituente recitava:
«È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»
<PRE>.
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<DT><A ID="foot156">... guerra.</A><A
HREF="node71.html#tex2html13"><SUP><SPAN CLASS="arabic">13</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Il primo comma è stato modificato con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, ««Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione», (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Il testo approvato dallAssemblea costituente recitava:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
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<DT><A ID="foot165">... corrispondenza.</A><A
HREF="node79.html#tex2html14"><SUP><SPAN CLASS="arabic">14</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica allarticolo 68 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1993.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot181">... legge.</A><A
HREF="node91.html#tex2html15"><SUP><SPAN CLASS="arabic">15</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dellarticolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto», Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992.
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<DT><A ID="foot184">... costituzionale.</A><A
HREF="node93.html#tex2html16"><SUP><SPAN CLASS="arabic">16</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Il pareggio di bilancio e i riferimenti all'Unione europea sono stati aggiunti con la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1
<PRE>.
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<DT><A ID="foot196">... legislatura.</A><A
HREF="node101.html#tex2html17"><SUP><SPAN CLASS="arabic">17</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica dellarticolo 88, secondo comma, della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 262 dell8 novembre 1991.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot376">... membri.</A><A
HREF="node103.html#tex2html18"><SUP><SPAN CLASS="arabic">18</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>
Vedi anche le leggi costituzionali:
<UL>
<LI>11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953
<BR></LI>
<LI>16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.
<P>
</LI>
</UL>
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<DT><A ID="foot215">... costituzionale.</A><A
HREF="node111.html#tex2html19"><SUP><SPAN CLASS="arabic">19</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot221">... pubblico.</A><A
HREF="node113.html#tex2html20"><SUP><SPAN CLASS="arabic">20</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot252">... giurisdizione.</A><A
HREF="node131.html#tex2html21"><SUP><SPAN CLASS="arabic">21</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, Inserimento dei princìpi del giusto processo nellarticolo 111 della Costituzione, Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot377">... ordinamento.</A><A
HREF="node135.html#tex2html22"><SUP><SPAN CLASS="arabic">22</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
<OL>
<LI>Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dellarticolo 117 e allarticolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato allintroduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto lesame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge lAssemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
</LI>
</OL>
Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot263">... 3]</A><A
HREF="node136.html#tex2html23"><SUP><SPAN CLASS="arabic">23</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot378">... interessata.</A><A
HREF="node137.html#tex2html24"><SUP><SPAN CLASS="arabic">24</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>
Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. Gli statuti speciali sono stati adottati
<UL>
<LI>per la Sicilia: con regio decreto legislativo n.455 del 15 maggio 1946, e legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948
<BR></LI>
<LI>per la Sardegna: con l.cost. n.3 del 26 febbraio 1948
<BR></LI>
<LI>per il Trentino-Alto Adige: con l.cost. n.5 del 26 febbraio 1948 e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica n.670 del 31 agosto 1972
<BR></LI>
<LI>per il Friuli-Venezia Giulia: con l.cost. n.1 del 31 gennaio 1963
<BR></LI>
<LI>per la Valle dAosta: con l.cost. n.4 del 26 febbraio 1948
<BR>
Altre leggi riguardanti le Regioni a statuto speciale:
</LI>
</UL>
<UL>
<LI>Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dellAssemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle dAosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»
<BR></LI>
<LI>Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dellassemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle dAosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle dAosta»
<BR></LI>
<LI>Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, «Disposizioni concernenti lelezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»
</LI>
</UL>
Vedi anche: Art. X.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot270">... Stato.</A><A
HREF="node138.html#tex2html25"><SUP><SPAN CLASS="arabic">25</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
«1. Omissis
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dellarticolo 117 e allarticolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato allintroduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto lesame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge lAssemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Articolo 11 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot272">... sussidiarietà.</A><A
HREF="node139.html#tex2html26"><SUP><SPAN CLASS="arabic">26</SPAN></SUP></A></DT>
<DD> Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot274">... contratti.</A><A
HREF="node140.html#tex2html27"><SUP><SPAN CLASS="arabic">27</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot276">... collaborazione.</A><A
HREF="node141.html#tex2html28"><SUP><SPAN CLASS="arabic">28</SPAN></SUP></A></DT>
<DD> Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
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<DT><A ID="foot278">... Repubblica.</A><A
HREF="node142.html#tex2html29"><SUP><SPAN CLASS="arabic">29</SPAN></SUP></A></DT>
<DD> Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
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<DT><A ID="foot280">... Giunta.</A><A
HREF="node143.html#tex2html30"><SUP><SPAN CLASS="arabic">30</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni», Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot282">... locali.</A><A
HREF="node144.html#tex2html31"><SUP><SPAN CLASS="arabic">31</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni», Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot284">... 3.]</A><A
HREF="node145.html#tex2html32"><SUP><SPAN CLASS="arabic">32</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot286">... Regione.</A><A
HREF="node146.html#tex2html33"><SUP><SPAN CLASS="arabic">33</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
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<DT><A ID="foot288">... Consiglio.</A><A
HREF="node147.html#tex2html34"><SUP><SPAN CLASS="arabic">34</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni», Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.»
Articolo 11 della legge costituzionale del legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot290">... legge.</A><A
HREF="node148.html#tex2html35"><SUP><SPAN CLASS="arabic">35</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot292">... 3.]</A><A
HREF="node149.html#tex2html36"><SUP><SPAN CLASS="arabic">36</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot294">... 3.]</A><A
HREF="node150.html#tex2html37"><SUP><SPAN CLASS="arabic">37</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot296">... 3.]</A><A
HREF="node151.html#tex2html38"><SUP><SPAN CLASS="arabic">38</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot298">...
Sardegna.</A><A
HREF="node152.html#tex2html39"><SUP><SPAN CLASS="arabic">39</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1964.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot300">... unaltra.</A><A
HREF="node153.html#tex2html40"><SUP><SPAN CLASS="arabic">40</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot311">... Costituzione.</A><A
HREF="node157.html#tex2html41"><SUP><SPAN CLASS="arabic">41</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Articolo modificato con la legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.
<PRE>.
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<DT><A ID="foot313">... ordinari.</A><A
HREF="node158.html#tex2html42"><SUP><SPAN CLASS="arabic">42</SPAN></SUP></A></DT>
<DD> Articolo modificato con le leggi costituzionali del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dellarticolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 25 novembre 1967; del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.
Vedere anche inoltre larticolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953, come modificato dallarticolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989:
«Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere laccusa».
<PRE>.
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<DT><A ID="foot379">... impugnazione.</A><A
HREF="node160.html#tex2html43"><SUP><SPAN CLASS="arabic">43</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Le leggi a cui si fa riferimento sono:
<UL>
<LI>legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie dindipendenza della Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1948;
<BR></LI>
<LI>legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953, successivamente modificate con la legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dellarticolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 294 del 25 novembre 1967.
</LI>
</UL>
<PRE>.
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<DT><A ID="foot330">... Costituzione.</A><A
HREF="node170.html#tex2html44"><SUP><SPAN CLASS="arabic">44</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Disposizione transitoria modificata dallarticolo 7 della legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dellarticolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con labrogazione dellultimo comma del seguente tenore:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».
<PRE>.
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<DT><A ID="foot335">... interessate.</A><A
HREF="node174.html#tex2html45"><SUP><SPAN CLASS="arabic">45</SPAN></SUP></A></DT>
<DD> Larticolo unico della legge costituzionale del 18 marzo 1958, n. 1, sancisce che:
«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».
<PRE>.
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<DT><A ID="foot338">... nulli.</A><A
HREF="node176.html#tex2html46"><SUP><SPAN CLASS="arabic">46</SPAN></SUP></A></DT>
<DD>Larticolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002, stabilisce che:
«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»
Tali commi recitavano:
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati lingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
Labolizione è stata sollecitata dallUnione Europea in quanto in contrasto con il trattato di Maastricht.
<PRE>.
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