L.cost. 30 maggio 2003, n. 1 - Modifica dell'art. 51 della Costituzione

LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1
Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.
(GU n.134 del 12-06-2003)

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1.
  1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini».
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 maggio 2003

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                  Prestigiacomo, Ministro per le pari
                              opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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@ -776,6 +776,7 @@ La legge può, per lammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, pa
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.