L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
(GU n.248 del 24-10-2001)

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 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
    Il  referendum  indetto  in  data 3 agosto 2001 ha dato risultato
favorevole;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi  con  propri  statuti,  poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento".

         Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  116.  -  Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto   Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
dispongono  di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La  Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal   secondo   comma   del   medesimo   articolo  alle  lettere  l),
limitatamente  all'organizzazione  della  giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa  della  Regione  interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto  dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
dalle  Camere  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

                               Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)  difesa  e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)  moneta,  tutela  del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza;  sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)  organi  dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h)   ordine   pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)  giurisdizione  e  norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q)   dogane,   protezione   dei   confini   nazionali   e  profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono  materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali  e  con  l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero;   tutela   e   sicurezza   del  lavoro;  istruzione,  salva
l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  con esclusione della
istruzione  e  della  formazione  professionale; professioni; ricerca
scientifica  e  tecnologica  e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione  civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi   reti  di  trasporto  e  di  navigazione;  ordinamento  della
comunicazione;   produzione,   trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia;  previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei  bilanci  pubblici  e  coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione   e   organizzazione  di  attivita'  culturali;  casse  di
risparmio,  casse  rurali,  aziende di credito a carattere regionale;
enti  di  credito  fondiario  e  agrario a carattere regionale. Nelle
materie  di  legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa,   salvo   che   per   la   determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta  alle  Regioni  la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, nelle
materie  di  loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione    degli    atti   normativi   comunitari   e   provvedono
all'attuazione  e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti  dell'Unione  europea,  nel  rispetto  delle  norme di procedura
stabilite  da  legge  dello  Stato,  che  disciplina  le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie  di
legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La  potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province  e  le  Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine  alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni ostacolo che impedisce la piena
parita'  degli  uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica  e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per   il   migliore  esercizio  delle  proprie  funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni.
Nelle  materie  di  sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con  Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

                  Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che,   per   assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano  conferite  a
Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I  Comuni,  le  Province  e  le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La  legge  statale  disciplina  forme  di  coordinamento  fra Stato e
Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo   117,   e   disciplina   inoltre  forme  di  intesa  e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,  Regioni,  Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e associati, per lo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  generale,  sulla  base del
principio di sussidiarieta'".

                               Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  119.  -  I  Comuni,  le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in  armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono di
compartecipazioni  al  gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di  destinazione,  per  i  territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
Le   risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite.
Per  promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della  persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo  Stato  destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in  favore  di  determinati  Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I  Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un
proprio   patrimonio,   attribuito   secondo   i   principi  generali
determinati    dalla    legge    dello   Stato.   Possono   ricorrere
all'indebitamento  solo  per  finanziare  spese  di  investimento. E'
esclusa   ogni   garanzia  dello  Stato  sui  prestiti  dagli  stessi
contratti".

         Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  120.  -  La  Regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione  o  transito  tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e  delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il  Governo  puo'  sostituirsi  a  organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane,  delle  Province  e  dei  Comuni  nel  caso di mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o  dell'unita'  economica  e  in  particolare  la  tutela dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo  dai  confini  territoriali dei governi locali. La legge
definisce  le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione".

      Art. 7.

1.  All'articolo  123  della  Costituzione  e'  aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"In  ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali,  quale  organo  di  consultazione  fra  la Regione e gli enti
locali".

                Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  127.  -  Il  Governo,  quando  ritenga che una legge regionale
ecceda  la  competenza della Regione, puo' promuovere la questione di
legittimita'  costituzionale  dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La  Regione,  quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge  dello  Stato  o  di  un'altra  Regione  leda  la  sua sfera di
competenza,    puo'   promuovere   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge".

           Art. 9.

1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le
parole:  "Si  puo',  con"  sono inserite le seguenti: "l'approvazione
della  maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2.  L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125,
l'articolo  128,  l'articolo  129 e l'articolo 130 della Costituzione
sono abrogati.

                              Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.

                              Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.
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@ -1686,7 +1686,9 @@ Art. 114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento
@ -1696,13 +1698,14 @@ Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.
[ABROGATO]
Art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle dAosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata
@ -1712,61 +1715,49 @@ Art. 117.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con linteresse nazionale e con quello di altre Regioni: Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
Circoscrizioni comunali;
a. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b. immigrazione;
c. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i. cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l. giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n. norme generali sull'istruzione;
o. previdenza sociale;
p. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Polizia locale urbana e rurale;
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Fiere e mercati;
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche dinteresse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione lesercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
@ -1776,13 +1767,12 @@ Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi proprî e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
@ -1792,11 +1782,8 @@ Art. 120.
La Regione non può istituire dazî dimportazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione
@ -1844,9 +1831,9 @@ Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
@ -1864,7 +1851,6 @@ Art. 125.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo lordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
@ -1890,13 +1876,7 @@ Art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e lentrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per lapposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale lapprovi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
@ -1906,15 +1886,13 @@ Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nellambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
[ABROGATO]
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
[ABROGATO]
@ -1924,9 +1902,7 @@ Art. 130.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
[ABROGATO]
@ -1986,7 +1962,7 @@ Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad unaltra.