L.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2 Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione. (Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963) --- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Art. 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". Art. 2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". Art. 3. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra". DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 4. Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1. Art. 5. La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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@ -846,10 +846,14 @@ Art. 56.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
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Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
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@ -860,9 +864,11 @@ Art. 57.
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Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
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A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
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Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
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@ -896,9 +902,9 @@ Art. 60.
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La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
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La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
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La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra
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