L.cost. 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte

LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
(GU n.236 del 10-10-2007)

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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                  la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole:
«, se non nei casi previsti dalle  leggi  militari  di  guerra»  sono
soppresse.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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@ -434,7 +434,7 @@ Limputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28. Art. 28.