L.cost. 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1 Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte. (GU n.236 del 10-10-2007) --- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
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@ -434,7 +434,7 @@ L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
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Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
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Non è ammessa la pena di morte.
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Art. 28.
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