L.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 - Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3 Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise". (Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964) --- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Art. 1. L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato: "sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzi; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Puglia Liguria; Basilicata; Emilia-Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna". Art. 2. L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1963 SEGNI MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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@ -852,7 +852,7 @@ Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
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La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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@ -866,9 +866,9 @@ Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
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Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
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Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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@ -1956,7 +1956,9 @@ Marche;
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Lazio;
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Lazio;
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Abruzzi e Molise;
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Abruzzi;
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Molise;
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Campania;
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Campania;
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