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Antonio Segni cfb151117b L.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 - Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)

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    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo  131  della  Costituzione  della  Repubblica italiana è
così modificato:
    "sono costituite le seguenti Regioni:
    Piemonte;                                  Marche;
    Valle d'Aosta;                             Lazio;
    Lombardia;                                 Abruzzi;
    Trentino-Alto Adige;                       Molise;
    Veneto;                                    Campania;
    Friuli-Venezia Giulia;                     Puglia
    Liguria;                                   Basilicata;
    Emilia-Romagna;                            Calabria;
    Toscana;                                   Sicilia;
    Umbria;                                    Sardegna".

                               Art. 2.

  L'art.  57  della  Costituzione  della Repubblica italiana è così
modificato:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del  precedente  comma, si effettua in proporzione alla
popolazione   delle  Regioni  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 27 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
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