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Carlo Azeglio Ciampi ea3d7271be L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
(GU n.248 del 24-10-2001)

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 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
    Il  referendum  indetto  in  data 3 agosto 2001 ha dato risultato
favorevole;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi  con  propri  statuti,  poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento".

         Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  116.  -  Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto   Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
dispongono  di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La  Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal   secondo   comma   del   medesimo   articolo  alle  lettere  l),
limitatamente  all'organizzazione  della  giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa  della  Regione  interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto  dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
dalle  Camere  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

                               Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)  difesa  e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)  moneta,  tutela  del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza;  sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)  organi  dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h)   ordine   pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)  giurisdizione  e  norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q)   dogane,   protezione   dei   confini   nazionali   e  profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono  materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali  e  con  l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero;   tutela   e   sicurezza   del  lavoro;  istruzione,  salva
l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  con esclusione della
istruzione  e  della  formazione  professionale; professioni; ricerca
scientifica  e  tecnologica  e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione  civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi   reti  di  trasporto  e  di  navigazione;  ordinamento  della
comunicazione;   produzione,   trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia;  previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei  bilanci  pubblici  e  coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione   e   organizzazione  di  attivita'  culturali;  casse  di
risparmio,  casse  rurali,  aziende di credito a carattere regionale;
enti  di  credito  fondiario  e  agrario a carattere regionale. Nelle
materie  di  legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa,   salvo   che   per   la   determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta  alle  Regioni  la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, nelle
materie  di  loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione    degli    atti   normativi   comunitari   e   provvedono
all'attuazione  e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti  dell'Unione  europea,  nel  rispetto  delle  norme di procedura
stabilite  da  legge  dello  Stato,  che  disciplina  le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie  di
legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La  potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province  e  le  Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine  alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni ostacolo che impedisce la piena
parita'  degli  uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica  e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per   il   migliore  esercizio  delle  proprie  funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni.
Nelle  materie  di  sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con  Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

                  Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che,   per   assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano  conferite  a
Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I  Comuni,  le  Province  e  le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La  legge  statale  disciplina  forme  di  coordinamento  fra Stato e
Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo   117,   e   disciplina   inoltre  forme  di  intesa  e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,  Regioni,  Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e associati, per lo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  generale,  sulla  base del
principio di sussidiarieta'".

                               Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  119.  -  I  Comuni,  le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in  armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono di
compartecipazioni  al  gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di  destinazione,  per  i  territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
Le   risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite.
Per  promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della  persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo  Stato  destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in  favore  di  determinati  Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I  Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un
proprio   patrimonio,   attribuito   secondo   i   principi  generali
determinati    dalla    legge    dello   Stato.   Possono   ricorrere
all'indebitamento  solo  per  finanziare  spese  di  investimento. E'
esclusa   ogni   garanzia  dello  Stato  sui  prestiti  dagli  stessi
contratti".

         Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  120.  -  La  Regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione  o  transito  tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e  delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il  Governo  puo'  sostituirsi  a  organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane,  delle  Province  e  dei  Comuni  nel  caso di mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o  dell'unita'  economica  e  in  particolare  la  tutela dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo  dai  confini  territoriali dei governi locali. La legge
definisce  le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione".

      Art. 7.

1.  All'articolo  123  della  Costituzione  e'  aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"In  ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali,  quale  organo  di  consultazione  fra  la Regione e gli enti
locali".

                Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  127.  -  Il  Governo,  quando  ritenga che una legge regionale
ecceda  la  competenza della Regione, puo' promuovere la questione di
legittimita'  costituzionale  dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La  Regione,  quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge  dello  Stato  o  di  un'altra  Regione  leda  la  sua sfera di
competenza,    puo'   promuovere   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge".

           Art. 9.

1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le
parole:  "Si  puo',  con"  sono inserite le seguenti: "l'approvazione
della  maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2.  L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125,
l'articolo  128,  l'articolo  129 e l'articolo 130 della Costituzione
sono abrogati.

                              Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.

                              Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.
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costituzione.txt L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 2022-04-27 23:29:33 +02:00