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Oscar Luigi Scalfaro 486684aa69 L.cost. 29 ottobre 1993, n. 3 - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993, n. 3
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.
(GU n.256 del 30-10-1993)

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 68 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e  dei  voti  dati  nell'esercizio
delle loro funzioni.
  Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro  del  Parlamento  puo'  essere  sottoposto   a   perquisizione
personale o domiciliare,  ne'  puo'  essere  arrestato  o  altrimenti
privato della liberta' personale, o mantenuto  in  detenzione,  salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
  Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 ottobre 1993
                              SCALFARO
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
2022-04-19 22:30:52 +02:00
Francesco Cossiga 8e4bb34edb L.cost. 6 marzo 1992, n. 1 - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
LEGGE COSTITUZIONALE 6 marzo 1992, n. 1
Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.
(GU n.57 del 09-03-1992)

---

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi  dei  componenti  di  ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
  La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
  In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
2022-04-19 22:25:57 +02:00
Francesco Cossiga 63832a9c71 L.cost. 4 novembre 1991, n. 1 - Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 4 novembre 1991, n. 1
Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.
(GU n.262 del 08-11-1991)

---

   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
   1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
   "Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura".
   La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 novembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
2022-04-19 22:22:14 +02:00
Francesco Cossiga aff60f40a5 L.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della L.cost. 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1
Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
(GU n.13 del 17-01-1989)

---

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1.

  1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati  commessi
nell'esercizio delle loro  funzioni,  alla  giurisdizione  ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera  dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

                               Art. 2.

  1.  All'articolo  134,  ultimo  capoverso, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "ed i Ministri".
  2.  All'articolo  135,  settimo  comma,  della  Costituzione,  sono
soppresse le parole: "e contro i Ministri".

                               Art. 3.

  1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica per i  reati  di  alto  tradimento  e  di
attentato  alla  Costituzione  e'  adottata  dal Parlamento in seduta
comune su relazione di  un  comitato  formato  dai  componenti  della
giunta  del  Senato  della  Repubblica e da quelli della giunta della
Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a  procedere  in
base ai rispettivi regolamenti.
   2.  Il  comitato  di  cui  al comma 1 e' presieduto dal presidente
della giunta del Senato  della  Repubblica  o  dal  presidente  della
giunta  della  Camera  dei  deputati,  che  si alternano per ciascuna
legislatura.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle
ipotesi di concorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di
Ministri  nonche'  di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo
90 della Costituzione.
   4.  Quando  sia  deliberata  la  messa  in  stato  di  accusa  del
Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la
sospensione dalla carica".

                               Art. 4.

  1.  Per  i  reati  commessi  nell'esercizio delle loro funzioni dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o  dai  Ministri,  la  pena  e'
aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la
eccezionale gravita' del reato.

                               Art. 5.

  1.  L'autorizzazione  prevista  dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui  confronti  si
deve  procedere,  anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti
che non sono membri del Senato della Repubblica o  della  Camera  dei
deputati.   Spetta   al   Senato   della  Repubblica  se  le  persone
appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente  nei
confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

                               Art. 6.

  1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
dall'articolo 96 della Costituzione  sono  presentati  o  inviati  al
procuratore  della  Repubblica  presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
  2.  Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il
termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste  gli  atti
relativi  al  collegio  di  cui  al  successivo  articolo  7, dandone
immediata  comunicazione  ai  soggetti  interessati  perche'   questi
possano   presentare   memorie  al  collegio  o  chiedere  di  essere
ascoltati.

                               Art. 7.

  1.  Presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  di corte
d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto
di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i
magistrati in servizio nei tribunali del  distretto  che  abbiano  da
almeno  cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano
qualifica superiore. Il collegio e'  presieduto  dal  magistrato  con
funzioni  piu'  elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello
piu' anziano d'eta'.
  2.  Il  collegio  si  rinnova  ogni  due  anni ed e' immediatamente
integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di  cessazione
o  di  impedimento  grave  di  uno  o  piu' dei suoi componenti. Alla
scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti,  e'  prorogata
la  funzione  del  collegio nella composizione con cui ha iniziato le
indagini previste dall'articolo 8.

                               Art. 8.

  1.  Il  collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento degli atti, compiute  indagini  preliminari  e
sentito  il  pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre
l'archiviazione,  trasmette  gli  atti  con  relazione  motivata   al
procuratore  della  Repubblica  per  la  loro immediata rimessione al
Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
  2.  In  caso  diverso,  il collegio, sentito il Pubblico ministero,
dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
  3.  Prima  del provvedimento di archiviazione, il procuratore della
Repubblica puo' chiedere  al  collegio,  precisandone  i  motivi,  di
svolgere  ulteriori  indagini;  il  collegio  adotta le sue decisioni
entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
  4.  Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta
archiviazione al Presidente della Camera competente.

                               Art. 9.

  1.  Il  Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5
invia immediatamente alla giunta competente per le  autorizzazioni  a
procedere  in  base  al  regolamento  della  Camera  stessa  gli atti
trasmessi a norma dell'articolo 8.
  2.  La  giunta  riferisce all'assemblea della Camera competente con
relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti  interessati  ove  lo
ritenga  opportuno  o se questi lo richiedano; i soggetti interessati
possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
  3.  L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui
gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo',
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a
procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che  l'inquisito
abbia   agito   per   la   tutela   di   un   interesse  dello  Stato
costituzionalmente  rilevante  ovvero  per  il  perseguimento  di  un
preminente   interesse  pubblico  nell'esercizio  della  funzione  di
Governo.
  4.  L'assemblea,  ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al
collegio di cui  all'articolo  7  perche'  continui  il  procedimento
secondo le norme vigenti.

                               Art. 10.

  1.  Nei  procedimenti  per  i reati indicati dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri,  i  Ministri,
nonche'  gli  altri  inquisiti  che  siano  membri  del  Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere  sottoposti
a  misure  limitative  della  liberta'  personale,  a intercettazioni
telefoniche o sequestro  o  violazione  di  corrispondenza  ovvero  a
perquisizioni  personali  o  domiciliari senza l'autorizzazione della
Camera competente ai sensi dell'articolo 5,  salvo  che  siano  colti
nell'atto  di  commettere  un delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
  2.   Non  si  applica  il  secondo  comma  dell'articolo  68  della
Costituzione.
  3.  La  Camera  competente,  nel  caso  previsto  dal  comma  1, e'
convocata di diritto e delibera, su relazione  della  giunta  di  cui
all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
  4.  Nei  confronti  del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di  pene
accessorie  che  comportino  la  sospensione  degli  stessi  dal loro
ufficio.

                               Art. 11.

  1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e  in  concorso  con
gli  stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado
al  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  di   corte   d'appello
competente  per territorio. Non possono partecipare al procedimento i
magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui  all'articolo  7
nel  tempo  in  cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello
stesso procedimento.
  2.  Si  applicano  per  le  impugnazioni  e  gli ulteriori gradi di
giudizio le norme del codice di procedura penale.

                               Art. 12.

  1.  Salvo  quanto  disposto  dal precedente articolo 3, nella legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento  al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata
ogni disposizione relativa agli stessi.
  2.  E'  altresi'  abrogata  ogni  disposizione incompatibile con la
presente legge costituzionale.

                               Art. 13.

  1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale,  la  commissione  parlamentare  per  i
procedimenti  di  accusa  trasmette  gli  atti  al  procuratore della
Repubblica, competente ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,  perche'
abbiano  applicazione  le  norme stabilite dalla legge costituzionale
stessa.

                               Art. 14.

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 gennaio 1989

                               COSSIGA

                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
2022-04-19 22:19:37 +02:00
Giuseppe Saragat a277682861 L.cost. 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
(Gazzetta Ufficiale n.294 del 25-11-1967)

---

    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 135 della Costituzione + sostituito dal seguente:
  "La  Corte  costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per  un  terzo  dal  Presidente  della  Repubblica,  per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed
amministrative,  i  professori  ordinari  di  università  in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti  per  ciascuno  di  essi  dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
  Alla  scadenza  del  termine  il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
  La  Corte  elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla  legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e'   rieleggibile,   fermi   in  ogni  caso  i  termini  di  scadenza
dall'ufficio di giudice.
  L'ufficio  di  giudice  della  Corte è incompatibile con quello di
membro  del  Parlamento,  di  un Consiglio regionale, con l'esercizio
della  professione  di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
  Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri  tratti  a  sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per  l'eleggibilità  a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni  mediante  elezione  con  le  stesse  modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".

                               Art. 2.

  È  competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti  soggettivi  di  ammissione  dei  propri  componenti  e dei
cittadini   eletti   dal   Parlamento   ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo  135  della  Costituzione,  deliberando  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti.

                               Art. 3.

  I  giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti  da  questo  in  seduta  comune  delle due Camere, a scrutinio
segreto   e   con   la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti
l'Assemblea.  Per  gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

                               Art. 4.

  Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta   alle   supreme  magistrature  ordinaria  ed  amministrative,
effettuata  secondo  le  norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti  coloro  che  ottengono  il  maggior  numero  di  voti purchè
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
  Qualora  nella  prima  votazione  non  si  raggiunga la maggioranza
prevista  nel  comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione  di  ballottaggio  tra  i  candidati,  in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
  A  parità  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di età.

                               Art. 5.

  Il   Presidente   della  Corte  costituzionale  dà  immediatamente
comunicazione,  all'organo  competente  per  la  sostituzione,  della
cessazione  dalla  carica  di  un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
  In  caso  di  vacanza  a  qualsiasi  causa  dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

                               Art. 6.

  I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in
vigore  della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per  ciascuno  di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
  Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.

                               Art. 7.

  Sono  abrogati  la  disposizione  transitoria settima, ultimo comma
della   Costituzione,   l'articolo   3,   primo  comma,  della  legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge  costituzionale  11  marzo  1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  E'   altresì   abrogata   ogni   altra  disposizione  contraria  o
incompatibile con quelle della presente legge.

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
2022-04-19 21:24:41 +02:00
Antonio Segni cfb151117b L.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 - Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)

---

    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo  131  della  Costituzione  della  Repubblica italiana è
così modificato:
    "sono costituite le seguenti Regioni:
    Piemonte;                                  Marche;
    Valle d'Aosta;                             Lazio;
    Lombardia;                                 Abruzzi;
    Trentino-Alto Adige;                       Molise;
    Veneto;                                    Campania;
    Friuli-Venezia Giulia;                     Puglia
    Liguria;                                   Basilicata;
    Emilia-Romagna;                            Calabria;
    Toscana;                                   Sicilia;
    Umbria;                                    Sardegna".

                               Art. 2.

  L'art.  57  della  Costituzione  della Repubblica italiana è così
modificato:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del  precedente  comma, si effettua in proporzione alla
popolazione   delle  Regioni  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 27 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
2022-04-19 21:09:52 +02:00
Antonio Segni 6559f70ca7 L.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)

---

 La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
  Sono  eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  La  ripartizione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni  si  effettua
dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e  distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione di ogni
circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti  interi  e dei più alti
resti".

                               Art. 2.

  L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione  delle  Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

                              Art. 3.

  L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "La  Camera  dei  deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
  La  durata  di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 4.

  Fino  all'entrata  in  vigore  dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  dai  trecentoquindici  seggi  di  senatore da
assegnare  alle  Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.

                               Art. 5.

  La  presente  legge  costituzionale,  entra  in vigore con la prima
convocazione  dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
2022-04-19 20:51:51 +02:00
Enrico De Nicola dff95e10e1 Promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana
L'Assemblea Costituente
ha approvato
22 dicembre 1947

Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola
promulga
27 dicembre 1947

CONTROFIRMANO: Il Presidente dell’Assemblea Costituente

[ UMBERTO TERRACINI ]

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[ DE GASPERI ALCIDE ]

[Visto, il Guardasigilli:]

[ GIUSEPPE GRASSI ]

[ ENRICO DE NICOLA ]
2022-04-19 20:13:17 +02:00