LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1
Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
(GU n.13 del 17-01-1989)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
Art. 2.
1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Art. 3.
1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di
attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta
comune su relazione di un comitato formato dai componenti della
giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della
Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in
base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente
della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della
giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna
legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo
90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la
sospensione dalla carica".
Art. 4.
1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e'
aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la
eccezionale gravita' del reato.
Art. 5.
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si
deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti
che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone
appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei
confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
Art. 6.
1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il
termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti
relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone
immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi
possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere
ascoltati.
Art. 7.
1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte
d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto
di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i
magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da
almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano
qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con
funzioni piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello
piu' anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente
integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione
o di impedimento grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla
scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, e' prorogata
la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le
indagini previste dall'articolo 8.
Art. 8.
1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e
sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre
l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al
procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al
Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero,
dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della
Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di
svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni
entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta
archiviazione al Presidente della Camera competente.
Art. 9.
1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5
invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a
procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti
trasmessi a norma dell'articolo 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con
relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo
ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati
possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui
gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo',
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a
procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito
abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un
preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di
Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al
collegio di cui all'articolo 7 perche' continui il procedimento
secondo le norme vigenti.
Art. 10.
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri,
nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti
a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni
telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a
perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della
Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti
nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della
Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e'
convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui
all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene
accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro
ufficio.
Art. 11.
1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con
gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado
al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello
competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i
magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7
nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello
stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di
giudizio le norme del codice di procedura penale.
Art. 12.
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata
ogni disposizione relativa agli stessi.
2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la
presente legge costituzionale.
Art. 13.
1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i
procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della
Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche'
abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale
stessa.
Art. 14.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
(Gazzetta Ufficiale n.294 del 25-11-1967)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 135 della Costituzione + sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".
Art. 2.
È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei
cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Art. 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza
prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di età.
Art. 5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente
comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della
cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
Art. 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in
vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.
Art. 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma
della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è
così modificato:
"sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche;
Valle d'Aosta; Lazio;
Lombardia; Abruzzi;
Trentino-Alto Adige; Molise;
Veneto; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Puglia
Liguria; Basilicata;
Emilia-Romagna; Calabria;
Toscana; Sicilia;
Umbria; Sardegna".
Art. 2.
L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così
modificato:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1963
SEGNI
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti".
Art. 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 3.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 4.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da
assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.
Art. 5.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima
convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
L'Assemblea Costituente
ha approvato
22 dicembre 1947
Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola
promulga
27 dicembre 1947
CONTROFIRMANO: Il Presidente dell’Assemblea Costituente
[ UMBERTO TERRACINI ]
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
[ DE GASPERI ALCIDE ]
[Visto, il Guardasigilli:]
[ GIUSEPPE GRASSI ]
[ ENRICO DE NICOLA ]