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Antonio Segni cfb151117b L.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 - Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)

---

    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo  131  della  Costituzione  della  Repubblica italiana è
così modificato:
    "sono costituite le seguenti Regioni:
    Piemonte;                                  Marche;
    Valle d'Aosta;                             Lazio;
    Lombardia;                                 Abruzzi;
    Trentino-Alto Adige;                       Molise;
    Veneto;                                    Campania;
    Friuli-Venezia Giulia;                     Puglia
    Liguria;                                   Basilicata;
    Emilia-Romagna;                            Calabria;
    Toscana;                                   Sicilia;
    Umbria;                                    Sardegna".

                               Art. 2.

  L'art.  57  della  Costituzione  della Repubblica italiana è così
modificato:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del  precedente  comma, si effettua in proporzione alla
popolazione   delle  Regioni  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 27 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
2022-04-19 21:09:52 +02:00
Antonio Segni 6559f70ca7 L.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)

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 La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
  Sono  eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  La  ripartizione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni  si  effettua
dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e  distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione di ogni
circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti  interi  e dei più alti
resti".

                               Art. 2.

  L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione  delle  Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

                              Art. 3.

  L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "La  Camera  dei  deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
  La  durata  di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 4.

  Fino  all'entrata  in  vigore  dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  dai  trecentoquindici  seggi  di  senatore da
assegnare  alle  Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.

                               Art. 5.

  La  presente  legge  costituzionale,  entra  in vigore con la prima
convocazione  dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
2022-04-19 20:51:51 +02:00
Enrico De Nicola dff95e10e1 Promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana
L'Assemblea Costituente
ha approvato
22 dicembre 1947

Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola
promulga
27 dicembre 1947

CONTROFIRMANO: Il Presidente dell’Assemblea Costituente

[ UMBERTO TERRACINI ]

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[ DE GASPERI ALCIDE ]

[Visto, il Guardasigilli:]

[ GIUSEPPE GRASSI ]

[ ENRICO DE NICOLA ]
2022-04-19 20:13:17 +02:00