LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
(Gazzetta Ufficiale n.294 del 25-11-1967)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 135 della Costituzione + sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".
Art. 2.
È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei
cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Art. 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza
prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di età.
Art. 5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente
comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della
cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
Art. 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in
vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.
Art. 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma
della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è
così modificato:
"sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche;
Valle d'Aosta; Lazio;
Lombardia; Abruzzi;
Trentino-Alto Adige; Molise;
Veneto; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Puglia
Liguria; Basilicata;
Emilia-Romagna; Calabria;
Toscana; Sicilia;
Umbria; Sardegna".
Art. 2.
L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così
modificato:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1963
SEGNI
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti".
Art. 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 3.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 4.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da
assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.
Art. 5.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima
convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
L'Assemblea Costituente
ha approvato
22 dicembre 1947
Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola
promulga
27 dicembre 1947
CONTROFIRMANO: Il Presidente dell’Assemblea Costituente
[ UMBERTO TERRACINI ]
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
[ DE GASPERI ALCIDE ]
[Visto, il Guardasigilli:]
[ GIUSEPPE GRASSI ]
[ ENRICO DE NICOLA ]