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Giuseppe Saragat a277682861 L.cost. 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
(Gazzetta Ufficiale n.294 del 25-11-1967)

---

    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 135 della Costituzione + sostituito dal seguente:
  "La  Corte  costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per  un  terzo  dal  Presidente  della  Repubblica,  per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed
amministrative,  i  professori  ordinari  di  università  in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti  per  ciascuno  di  essi  dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
  Alla  scadenza  del  termine  il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
  La  Corte  elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla  legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e'   rieleggibile,   fermi   in  ogni  caso  i  termini  di  scadenza
dall'ufficio di giudice.
  L'ufficio  di  giudice  della  Corte è incompatibile con quello di
membro  del  Parlamento,  di  un Consiglio regionale, con l'esercizio
della  professione  di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
  Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri  tratti  a  sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per  l'eleggibilità  a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni  mediante  elezione  con  le  stesse  modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".

                               Art. 2.

  È  competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti  soggettivi  di  ammissione  dei  propri  componenti  e dei
cittadini   eletti   dal   Parlamento   ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo  135  della  Costituzione,  deliberando  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti.

                               Art. 3.

  I  giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti  da  questo  in  seduta  comune  delle due Camere, a scrutinio
segreto   e   con   la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti
l'Assemblea.  Per  gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

                               Art. 4.

  Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta   alle   supreme  magistrature  ordinaria  ed  amministrative,
effettuata  secondo  le  norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti  coloro  che  ottengono  il  maggior  numero  di  voti purchè
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
  Qualora  nella  prima  votazione  non  si  raggiunga la maggioranza
prevista  nel  comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione  di  ballottaggio  tra  i  candidati,  in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
  A  parità  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di età.

                               Art. 5.

  Il   Presidente   della  Corte  costituzionale  dà  immediatamente
comunicazione,  all'organo  competente  per  la  sostituzione,  della
cessazione  dalla  carica  di  un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
  In  caso  di  vacanza  a  qualsiasi  causa  dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

                               Art. 6.

  I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in
vigore  della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per  ciascuno  di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
  Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.

                               Art. 7.

  Sono  abrogati  la  disposizione  transitoria settima, ultimo comma
della   Costituzione,   l'articolo   3,   primo  comma,  della  legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge  costituzionale  11  marzo  1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  E'   altresì   abrogata   ogni   altra  disposizione  contraria  o
incompatibile con quelle della presente legge.

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
2022-04-19 21:24:41 +02:00
Antonio Segni cfb151117b L.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 - Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)

---

    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo  131  della  Costituzione  della  Repubblica italiana è
così modificato:
    "sono costituite le seguenti Regioni:
    Piemonte;                                  Marche;
    Valle d'Aosta;                             Lazio;
    Lombardia;                                 Abruzzi;
    Trentino-Alto Adige;                       Molise;
    Veneto;                                    Campania;
    Friuli-Venezia Giulia;                     Puglia
    Liguria;                                   Basilicata;
    Emilia-Romagna;                            Calabria;
    Toscana;                                   Sicilia;
    Umbria;                                    Sardegna".

                               Art. 2.

  L'art.  57  della  Costituzione  della Repubblica italiana è così
modificato:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del  precedente  comma, si effettua in proporzione alla
popolazione   delle  Regioni  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 27 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
2022-04-19 21:09:52 +02:00
Antonio Segni 6559f70ca7 L.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)

---

 La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
  Sono  eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  La  ripartizione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni  si  effettua
dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e  distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione di ogni
circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti  interi  e dei più alti
resti".

                               Art. 2.

  L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione  delle  Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

                              Art. 3.

  L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  "La  Camera  dei  deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
  La  durata  di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 4.

  Fino  all'entrata  in  vigore  dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  dai  trecentoquindici  seggi  di  senatore da
assegnare  alle  Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.

                               Art. 5.

  La  presente  legge  costituzionale,  entra  in vigore con la prima
convocazione  dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
2022-04-19 20:51:51 +02:00
Enrico De Nicola dff95e10e1 Promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana
L'Assemblea Costituente
ha approvato
22 dicembre 1947

Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola
promulga
27 dicembre 1947

CONTROFIRMANO: Il Presidente dell’Assemblea Costituente

[ UMBERTO TERRACINI ]

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[ DE GASPERI ALCIDE ]

[Visto, il Guardasigilli:]

[ GIUSEPPE GRASSI ]

[ ENRICO DE NICOLA ]
2022-04-19 20:13:17 +02:00