L.cost. 4 novembre 1991, n. 1 - Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione

LEGGE COSTITUZIONALE 4 novembre 1991, n. 1
Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.
(GU n.262 del 08-11-1991)

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   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
   1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
   "Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura".
   La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 novembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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@ -1294,7 +1294,7 @@ Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.