LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1
Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.
(GU n.134 del 12-06-2003)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini».
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
(GU n.248 del 24-10-2001)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato
favorevole;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento".
Art. 2.
1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
Art. 3.
1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
Art. 4.
1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta'".
Art. 5.
1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti".
Art. 6.
1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione".
Art. 7.
1. All'articolo 123 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali".
Art. 8.
1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di
legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di
competenza, puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge".
Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le
parole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125,
l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione
sono abrogati.
Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.
Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.
LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
(GU n.19 del 24-01-2001)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le
parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le
seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero,".
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalita' di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresi', le modificazioni delle norme per l'elezione
delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1,
si applica la disciplina costituzionale anteriore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(GU n.15 del 20-01-2000)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, e'
inserito il seguente:
"La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n. 2
Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
(GU n.300 del 23-12-1999)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono
premessi i seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo'
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita".
Art. 2.
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla
data della sua entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
(GU n.299 del 22-12-1999)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121
della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e
di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123
della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126
della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali
e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle
liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa
parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere
il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e puo' successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei
suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993, n. 3
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.
(GU n.256 del 30-10-1993)
---
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo 68 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento puo' essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, ne' puo' essere arrestato o altrimenti
privato della liberta' personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
LEGGE COSTITUZIONALE 6 marzo 1992, n. 1
Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.
(GU n.57 del 09-03-1992)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LEGGE COSTITUZIONALE 4 novembre 1991, n. 1
Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.
(GU n.262 del 08-11-1991)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1
Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
(GU n.13 del 17-01-1989)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
Art. 2.
1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Art. 3.
1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di
attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta
comune su relazione di un comitato formato dai componenti della
giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della
Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in
base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente
della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della
giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna
legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo
90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la
sospensione dalla carica".
Art. 4.
1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e'
aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la
eccezionale gravita' del reato.
Art. 5.
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si
deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti
che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone
appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei
confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
Art. 6.
1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il
termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti
relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone
immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi
possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere
ascoltati.
Art. 7.
1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte
d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto
di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i
magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da
almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano
qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con
funzioni piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello
piu' anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente
integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione
o di impedimento grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla
scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, e' prorogata
la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le
indagini previste dall'articolo 8.
Art. 8.
1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e
sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre
l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al
procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al
Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero,
dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della
Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di
svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni
entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta
archiviazione al Presidente della Camera competente.
Art. 9.
1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5
invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a
procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti
trasmessi a norma dell'articolo 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con
relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo
ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati
possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui
gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo',
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a
procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito
abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un
preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di
Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al
collegio di cui all'articolo 7 perche' continui il procedimento
secondo le norme vigenti.
Art. 10.
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri,
nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti
a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni
telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a
perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della
Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti
nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della
Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e'
convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui
all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene
accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro
ufficio.
Art. 11.
1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con
gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado
al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello
competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i
magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7
nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello
stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di
giudizio le norme del codice di procedura penale.
Art. 12.
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata
ogni disposizione relativa agli stessi.
2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la
presente legge costituzionale.
Art. 13.
1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i
procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della
Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche'
abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale
stessa.
Art. 14.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
(Gazzetta Ufficiale n.294 del 25-11-1967)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 135 della Costituzione + sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".
Art. 2.
È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei
cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Art. 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza
prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di età.
Art. 5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente
comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della
cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
Art. 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in
vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.
Art. 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma
della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
(Gazzetta Ufficiale n.3 del 04-01-1964)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è
così modificato:
"sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche;
Valle d'Aosta; Lazio;
Lombardia; Abruzzi;
Trentino-Alto Adige; Molise;
Veneto; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Puglia
Liguria; Basilicata;
Emilia-Romagna; Calabria;
Toscana; Sicilia;
Umbria; Sardegna".
Art. 2.
L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così
modificato:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1963
SEGNI
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti".
Art. 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 3.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 4.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da
assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.
Art. 5.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima
convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
L'Assemblea Costituente
ha approvato
22 dicembre 1947
Il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola
promulga
27 dicembre 1947
CONTROFIRMANO: Il Presidente dell’Assemblea Costituente
[ UMBERTO TERRACINI ]
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
[ DE GASPERI ALCIDE ]
[Visto, il Guardasigilli:]
[ GIUSEPPE GRASSI ]
[ ENRICO DE NICOLA ]